Art. 208 fallimento — Domande dei creditori e dei terzi
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I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 19 dicembre 2012 · versione 0 su Normattiva