Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i pres…
ECLI:IT:COST:1975:46 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi: 1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, pr…
ECLI:IT:COST:1999:461 · leggi il testo integrale
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art21 · fonte su Normattiva
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O. 1984, dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella parte in cui non prevede che il compe…
ECLI:IT:COST:1985:302 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.