Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
Testo vigente dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FALLIMENTO - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO NON CONTENENTE DISPOSIZIONI CIRCA IL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA ERRONEAMENTE RITENUTA INSOLVENZA - PAGAMENTO DELLE SPESE DELLA PROCEDURA E DEL COMPENSO AL CURATORE MEDIANTE PRELIEVO SULL'ATTIVO ACQUISITO, PRIMA DELLA SUA RESTITUZIONE ALL'AVENTE DIRITTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, EGUAGLIANZA E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DEI DIRITTI AD AGIRE IN GIUDIZIO E ALLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - RICHIESTA DI REINTRODUZIONE NELL'ORDINAMENTO, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, DI NORMA GIA' DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte in cui - nel caso in cui il fallimento venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla declaratoria di insolvenza - non prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore (liquidate dal Tribunale, nella specie, in misura inferiore all'entita' dell'attivo acquisito), siano pagati mediante prelievo su quest'ultimo, prima della sua restituzione all'avente diritto. Con la richiesta di intervento additivo formulata dal giudice 'a quo', si tende infatti a riportare la disposizione censurata all'assetto preesistente alla sentenza - di dichiarazione di illegittimita' costituzionale, 'in parte qua', dell'art. 21, terzo comma, della legge fallimentare n. 46 del 1975, e dunque ad effettuare una sorta di sindacato di merito su questa decisione, in contrasto con il principio di non impugnabilita' delle pronunce del giudice delle leggi, risultante dagli artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. n. 46/1975 (gia' citata nel testo). Sul principio della non impugnabilita' delle pronunce della Corte costituzionale, cfr., inoltre, S. n. 29/1998, nonche' O. nn. 220/1998, 7/1991; 27/1990, 93/1990 e 203/1990. V. anche la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art21 · fonte su Normattiva
FALLIMENTO - REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, IN SEGUITO AD OPPOSIZIONE, CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO MA NON CONTENENTE DISPOSIZIONI CIRCA IL SOGGETTO RESPONSABILE PER LA ERRONEAMENTE RITENUTA INSOLVENZA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AL CURATORE E DELLE SPETTANZE DEL LEGALE DELLA CURATELA MEDIANTE AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA ED EGUAGLIANZA, NONCHE' DEI DIRITTI AD AGIRE E DIFENDERSI IN GIUDIZIO E ALLA TUTELA DEL LAVORO IN TUTTE LE SUE FORME - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nei confronti degli artt. 21, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e 16, quarto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282 (legge sul gratuito patrocinio), nella parte in cui, in caso di revoca del fallimento con sentenza passata in giudicato che nulla disponga in ordine alla responsabilita' per la declaratoria di insolvenza, non prevedono, per il pagamento del compenso al curatore e delle spettanze del legale della curatela, l'ammissione al gratuito patrocinio. Non vi e' infatti ragione per far ricorso, nel procedimento principale, al su citato r.d. n. 3282 del 1923. - V. la precedente massima A. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 16 r.d. 3282/1923
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CURATORE FALLIMENTARE - IPOTESI DI REVOCA DELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO E DI ASSENZA DI UNA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' PER COLPA DEL CREDITORE O DEL CURATORE - COMPENSO - OMESSA PREVISIONE CHE SIA POSTO A CARICO DELLO STATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DELLA RISERVA DI LEGGE PER LA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI E DELLA PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - rd 16 marzo 1942, n. 267, artt. 21 e 91. - cst artt. 3, primo comma, 23 e 36, primo comma.
La mancata previsione che il compenso del curatore fallimentare, in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario, non viola l'art. 3, primo comma, Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto al perito nel processo penale, perche' l'accettazione della nomina di curatore fallimentare non e' rivestita del carattere di obbligatorieta' che proviene alla nomina del perito dall'art. 314, comma quarto, cod. proc. pen.; ne' l'art. 23, perche' la legalita' della imposizione di prestazioni patrimoniali non vuol significare onerosita' della prestazione stessa e divieto di uffici gratuiti; ne', infine, il successivo art. 36, primo comma, perche' il curatore del fallimento non puo' essere qualificato lavoratore nel senso assegnato a tale termine in detta norma. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza di una pronuncia di responsabilita' per colpa del creditore o del curatore, sia posto a carico dell'Erario).
Riguarda ancheart. 91 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 21, TERZO COMMA - SENTENZA DI REVOCA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SPESE DI PROCEDURA E COMPENSO AL CURATORE - SOGGETTO A CUI CARICO SONO POSTI - DEROGA INGIUSTIFICATA AI PRINCIPI DEL PROCESSO CIVILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 21 della legge fallimentare - nella parte in cui, nel caso di sentenza di revoca della dichiarazione di fallimento, pone le spese della procedura e il compenso al curatore a carico di chi l'abbia subita senza che ne ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo comportamento - e' in contrasto con l'art. 3 Cost., per la deroga ingiustificatamente apportata al principio secondo il quale, nel processo civile, l'obbligo di rifusione delle spese va collegato alla soccombenza e alla correlativa responsabilita' per aver reso necessario, col proprio comportamento, l'intervento dell'organo giurisdizionale.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.