Art. 235 fallimento — Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari
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Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette d'inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecento. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 15 dicembre 1981 · versione 0 su Normattiva