Art. 25 fallimento — Poteri del giudice delegato
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Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:
- 1)riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
- 2)emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
- 3)convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
- 4)autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera e' richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
- 5)provvede nel piu' breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
- 6)autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
- 7)sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
- 8)procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva