Art. 25 fallimento — Poteri del giudice delegato
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Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:
- 1)riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
- 2)emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
- 3)convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
- 4)su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
- 5)provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- 6)autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
- 7)su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
- 8)procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
Testo vigente dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008 · versione 51 su Normattiva