Art. 32 fallimento — Esercizio delle attribuzioni del curatore
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Il curatore esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio e non puo' delegarle ad altri, tranne che per singole operazioni e previa autorizzazione del giudice delegato. Puo' essere autorizzato da questo, previo parere del comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso lo stesso fallito, sotto la propria responsabilita'.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva