Art. 35 fallimentoIntegrazione dei poteri del curatore

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Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo' autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare cauzioni e ad accettare eredita' e donazioni. Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o superiore a lire diecimila, l'autorizzazione deve essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame. In quanto possibile, deve essere sentito anche il fallito.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 27 novembre 1952 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art35 · fonte su Normattiva