Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento e procedure concorsuali - Riforma organica della disciplina - Potestà di autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione del curatore fallimentare - prevista attribuzione al comitato dei creditori anziché al giudice delegato - In via subordinata, mancata attribuzione a quest'ultimo del potere di impedire il perfezionamento di atti ritenuti illegittimi o contrari agli interessi della generalità dei creditori ovvero del fallito - Denunciato eccesso di delega e violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'ingiustificata disparità di trattamento - Questione sollevata dal Tribunale anziché dal giudice delegato - Difetto di rilevanza nella fase collegiale - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 41, commi primo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituiti dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui prevedono che, affinché il curatore fallimentare possa effettuare atti di straordinaria amministrazione, sia necessaria la previa autorizzazione del comitato dei creditori e non più quella del giudice delegato ovvero, subordinatamente, nella parte in cui, non si attribuisca a quest'ultimo, ove ravvisi ipotesi di illegittimità formale o sostanziale degli atti di straordinaria amministrazione (il cui valore sia superiore a cinquantamila euro) o, in ogni caso, per le transazioni, il potere di inibirne il compimento. La valutazione, da parte del giudice collegiale rimettente, sulla legittimità dell'operato del curatore fallimentare non ha, infatti, alcuna attualità, posto che il giudice delegato (cui semmai spettava di dolersi di quanto successivamente lamentato dal rimettente) ha ritenuto di definire la vicenda procedurale di fronte a sé attraverso il deferimento di essa alla cognizione del predetto giudice collegiale, privando in tal modo di rilevanza la dedotta questione. - Sulla legittimazione del giudice delegato a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale v. la citata sentenza n. 71 del 1994 e le citate ordinanze n. 168 e n. 75 del 2002.
Riguarda ancheart. 41 Legge fallimentareart. 31 d.lgs. 5/2006art. 39 d.lgs. 5/2006
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONI) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (con sentenza n. 181 del 1987) dell'art. 209 della legge fallimentare, applicato all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nella parte in cui non prevede che l'imprenditore sia sentito dal commissario con riferimento alla formazione dello stato passivo, non implica che identico vizio debba riconoscersi come incidente sull'art. 206 della medesima legge, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni. Invero l'influenza che il compimento di questi atti puo' avere sullo stato passivo o sulla massa attiva e' meramente indiretta e mediata, mentre diverso e' l'interesse del debitore ad essere previamente sentito nelle due fattispecie (solo con riguardo alla formazione dello stato passivo ravvisandosi una esigenza di piena contezza, da parte di questi, circa l'estensione della propria situazione debitoria, in prospettiva della sua responsabilita' patrimoniale, dopo la restituzione 'in bonis', per i crediti non soddisfatti), talche' non sussiste quella omogeneita' di situazioni che sola potrebbe giustificare, in applicazione del principio di eguaglianza, la dichiarazione di illegittimita' della norma da ultimo citata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - V. S. n. 181/1987, citata nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 206 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta con la garanzia costituzionale del diritto alla tutela giurisdizionale. Infatti, ove si riguardi il difetto di tale previa audizione - in se' considerata - nello svolgimento del procedimento di autorizzazione alla transazione, l'invocazione dell'art. 24 Cost. non e' pertinente, perche' il riconoscimento o meno, nella fattispecie, di un interesse tutelato del debitore in proprio, distinto ed autonomo rispetto a quello della procedura sulla quale ricadono direttamente gli effetti della transazione, attiene alla posizione del debitore nel corso ed all'interno del procedimento amministrativo, mentre la proiezione della stessa nel processo rappresenta soltanto una mera conseguenza futura ed ipotetica. Peraltro, con riguardo al piu' generale profilo dell'accesso ai mezzi di tutela giurisdizionale, va riconosciuto che il suddetto precetto trova sufficiente riscontro nell'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso del debitore per impugnazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento suddetto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). red.: S.E. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 206 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - AUTORIZZAZIONE DEL COMMISSARIO AL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 206 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (NELLA SPECIE: TRANSAZIONE) - OMESSA PRESCRIZIONE DELLA PREVIA AUDIZIONE DEL DEBITORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RELAZIONE ALLA PREVISTA AUDIZIONE DEL DEBITORE, NELLA PROCEDURA FALLIMENTARE, "IN QUANTO POSSIBILE" - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 206 della legge fallimentare, nella parte in cui non prescrive, obbligatoriamente ed in ogni caso, la previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria per il compimento degli atti indicati nella medesima disposizione, tra cui le transazioni, non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza, in relazione alla circostanza che, nel fallimento, il debitore deve essere sentito "in quanto possibile". Invero le situazioni poste a confronto non sono omogenee, poiche', mentre il fallimento ha finalita' liquidatorie, l'amministrazione straordinaria persegue l'obiettivo del risanamento dell'impresa, che coinvolge un preminente interesse pubblico cui resta subordinato quello dell'imprenditore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - dell'art. 206, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sulle differenze strutturali tra fallimento e amministrazione straordinaria, v. S. n. 218/1991. red.: S.E. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 206 Legge fallimentare