Art. 36 fallimento — Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
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Contro gli atti d'amministrazione del curatore il fallito e ogni altro interessato possono reclamare al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto medesimo. Il tribunale decide con decreto motivato, sentito il curatore e il reclamante.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva