Art. 46 fallimento — Beni non compresi nel fallimento
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Non sono compresi nel fallimento:
- 1)i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
- 2)gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
- 3)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile;
- 4)i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile;
- 5)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva