Art. 47 fallimentoAlimenti al fallito e alla famiglia

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Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.

Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art47 · fonte su Normattiva