Art. 65 fallimento — Pagamenti
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Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 16 novembre 2015 · versione 0 su Normattiva