Art. 92 fallimento — Avviso ai creditori ed agli altri interessati
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[1]Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri interessati compresi negli elenchi indicati nell'art. 89 il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonche' le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguardano la formazione dello stato passivo.
[2]Per i creditori e per gli altri interessati non residenti nel Regno l'avviso e' rimesso a chi li rappresenta. Se manca un loro rappresentante nel Regno, il giudice puo' prorogare il termine e della proroga e' data notizia a tutti gli altri creditori e interessati.
Testo vigente dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006 · versione 0 su Normattiva