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[1]Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica si provvede con Reali decreti, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

[2]Nello stesso modo possono essere estese alla Tripolitania e alla Cirenaica norme legislative vigenti nel Regno.

[3]Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno a modifica dei codici estesi alle suddette colonie in virtu' del precedente articolo, avranno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

[4]Parimenti sono estese di diritto alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le colonie o estesi ad esse.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art11 · fonte del testo