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[1]La facolta' regolamentare spetta al Governatore, che la esercita nei modi e con le forme indicate dalla presente legge.

[2]Per l'applicazione di norme aventi forza di legge comuni alle due Colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessita' di un unico regolamento, questo e' emanato con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio superiore coloniale.

[3]Il Governatore puo' in via eccezionale adottare provvedimenti che eccedono le suddette facolta' regolamentari, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico o di sicurezza o di sanita' pubblica.

[4]Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del Ministro delle colonie e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, pero', la immediata loro comunicazione al Ministro. Contro di essi non e' ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

[5]Il Ministro delle colonie ha sempre la facolta', sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art13 · fonte del testo