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[1]((Le leggi, i decreti e i regolamenti che debbono aver vigore in Tripolitania e in Cirenaica, ivi compresi i codici, le norme legislative emanate nel Regno a loro modifica, nonche' le altre norme contemplate nell'ultima parte dell'art. 10 della legge 26 giugno 1927, n. 1013, modificato dal R. decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, convertito in legge 11 gennaio 1930, n. 8, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione.
[2]La pubblicazione si effettua, per i codici, mediante il deposito del testo in lingua italiana presso i Municipi e le cancellerie dei tribunali e l'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino ufficiale della Colonia; e per le altre disposizioni legislative, mediante l'inserzione del loro testo in lingua italiana nel Bollettino stesso.
[3]Il Governatore ha facolta' di ordinare che sia contemporaeamente inserito nel Bollettino anche il testo arabo della disposizione pubblicata, come pure che la medesima sia in tutto o in parte resa nota alle popolazioni di tutto il territorio o di determinate localita', per opera di pubblici banditori o con quegli altri mezzi che risultino meglio idonei allo scopo)).
Testo in vigore dal 5 settembre 1934 al 21 dicembre 1934
