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[1]Le leggi, i decreti e i regolamenti, che debbono aver vigore in Tripolitania e Cirenaica, ad eccezione di quelli contemplati dal precedente art. 10, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

[2]La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel Bollettino Ufficiale della Colonia.

[3]Il testo ufficiale e' quello in lingua italiana.

[4]Il Governatore ha facolta' di ordinare che le disposizioni pubblicate siano anche - in tutto o in parte - rese note alle popolazioni, anche solo in determinate localita', per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi di pubblicita', che risultino meglio idonei allo scopo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 5 settembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art14 · fonte del testo