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[1]Le Colonie della Tripolitania e della Cirenaica sono dotate di personalita' giuridica e ne godono nei limiti e secondo le norme stabilite dalla presente legge e dai vari ordinamenti speciali.

[2]Il Governatore rappresenta la Colonia.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art15 · fonte del testo