Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →

Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:

  • a)i proventi delle imposte e delle tasse;
  • b)i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonche' il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;
  • c)gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;
  • d)tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art16 · fonte del testo