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Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:
- a)i proventi delle imposte e delle tasse;
- b)i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonche' il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;
- c)gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;
- d)tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
