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[1]Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

[2]Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

[3]Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art18 · fonte del testo