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[1]Quando le condizioni finanziarie della Colonia lo richiedano, e' concesso, con legge speciale, un contributo a carico dello Stato nella misura che risultera' necessaria per i bisogni della Colonia stessa.

[2]Per la determinazione di tale contributo non si tiene conto delle spese straordinarie, indicate al successivo art. 22, salvo quanto dispone il secondo comma del n. 2 di tale articolo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art19 · fonte del testo