Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →
Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovra' essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potra' superare l'importo integrale delle spese stesse.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
