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Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovra' essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potra' superare l'importo integrale delle spese stesse.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art20 · fonte del testo