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[1]Alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o per opere di pubblica utilita', alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, si provvede:
[2]1° con prelevamenti dal fondo di riserva, indicato nell'articolo precedente;
[3]2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale specifichera' le spese e le opere cui le assegnazioni stesse son destinate.
[4]Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, sara' dalla legge stabilito in quale misura la Colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della Colonia.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
