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[1]Il bilancio di previsione della Colonia e' formato dal Governatore ed e' approvato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto con il Ministro delle finanze. Esso deve pervenire al Ministero delle colonie non piu' tardi del 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo il Ministro lo forma d'ufficio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente e degli altri elementi in suo possesso.

[2]Il Governatore provvede alla gestione del bilancio, sotto la sua personale responsabilita' e la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art23 · fonte del testo