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Il bilancio consuntivo e' presentato del Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredato da una speciale relazione illustrativa. Esso e' approvato con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione ed e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
