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[1]La Corte dei conti mediante una propria delegazione esercita in Colonia:
- a)il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;
- b)la vigilanza sulla riscossione delle entrate;
- c)la vigilanza sulle gestioni di denaro e di materia affidate agli agenti della Colonia stessa.
[2]Presso ogni Governo e' costituita una ragioneria coloniale, che provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese al riscontro delle entrate; verifica la regolarita' delle spese e della relativa contabilita', e invigila sulla gestione delle Casse e dei magazzini e sugli inventari.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
