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[1]Il Ministro delle colonie ha facolta' di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.

[2]Eguale facolta' spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

[3]Una ispezione generale amministrativa e contabile sara' disposta almeno ad ogni triennio.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art26 · fonte del testo