Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro delle colonie ha facolta' di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.
[2]Eguale facolta' spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.
[3]Una ispezione generale amministrativa e contabile sara' disposta almeno ad ogni triennio.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
