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Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
