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Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art28 · fonte del testo