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[1]Sono cittadini italiani libici:

[2]il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

[3]la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

[4]i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformita' alle leggi italiane.

[5]Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art29 · fonte del testo