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[1]Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

[2]In caso di assenza od impedimento del Governatore la temporanea reggenza del Governo della Colonia e' affidata al segretario generale.

[3]In caso di assenza od impedimento del segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art3 · fonte del testo