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Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge e fino a che non sara' provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art. 29 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imam e muchtar) o dai capi delle cabile di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunita', con il visto del commissario regionale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art31 · fonte del testo