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[1]I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualita' di cittadini o sudditi stranieri, se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

[2]Essi perdono la qualita' cosi acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Tripolitania o della Cirenaica, del Regno o delle altre colonie italiane.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art32 · fonte del testo