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[1]Ai cittadini italiani libici puo' essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purche' si trovino nelle condizioni seguenti:

[2]1° aver compiuto 21 anni di eta';

[3]2° non essere poligamo;

[4]3° non essere mai stato condannato per reato implicante perdita dei diritti politici;

[5]4° aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

[6]Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

  • a)aver servito con fedelta' e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;
  • b)essere titolare di una funzione pubblica governativa di una pensione corrisposta dallo Stato;
  • c)essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;
  • d)essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva gia' oltrepassato il 21° anno di eta'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art33 · fonte del testo