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[1]I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

[2]1° garanzia della liberta' individuale, la quale potra' essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

[3]2° inviolabilita' del domicilio, nel quale l'autorita' potra' accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

[4]3° inviolabilita' della proprieta', salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilita' e previo pagamento della giusta indennita' e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

[5]4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalita' di concorso;

[6]5° esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art36 · fonte del testo