Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →
E' garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art37 · fonte del testo