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[1]Nelle scuole, istituite a cura dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai musulmani e agli israeliti principi che siano in contrasto colla loro religione.

[2]L'insegnamento privato e' libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art38 · fonte del testo