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[1]Il Governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

[2]Il segretario generale e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri, ed e' scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo amministrativo del Ministero delle colonie. Egli, fra le autorita' della colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore.

[3]Il comandante delle truppe e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto col Ministro della guerra, ed e' scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art4 · fonte del testo