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[1]Il Consiglio di Governo e' presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale, ed e' costituito, oltre che dal segretario generale, dal piu' elevato in grado dei magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, dai direttori di governo, dal capo della ragioneria e da quattro cittadini metropolitani, due dei quali sono designati dalla Consulta generale anche fuori del proprio seno; e sono sostituiti o riconfermati ad una rinnovazione dalla Consulta generale stessa. Gli altri due cittadini durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

[2]I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Consiglio di governo, possono essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art40 · fonte del testo