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[1]I membri del Consiglio di governo sono nominati per decreto del Ministro delle colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.
[2]In casi di speciale gravita', nell'attesa del decreto Ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
