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[1]Il Consiglio di Governo deve essere sentito:
- a)sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;
- b)sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;
- c)sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;
- d)in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.
[2]Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il Ministro delle colonie.
[3]In caso di comprovata urgenza, il Governatore puo' non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso e' tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.
[4]I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al Ministro delle colonie.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
