Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

  • a)sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;
  • b)sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;
  • c)sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;
  • d)in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

[2]Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il Ministro delle colonie.

[3]In caso di comprovata urgenza, il Governatore puo' non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso e' tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

[4]I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al Ministro delle colonie.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art42 · fonte del testo