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[1]La Consulta generale e' costituita da membri nominati con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.
[2]Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.
[3]Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
