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[1]Alle sedute della Consulta generale intervengono, in rappresentanza del Governo, il segretario generale ed i direttori di Governo.

[2]Il presidente e' eletto dalla Consulta generale nel proprio seno.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art47 · fonte del testo