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[1]Il Governatore convoca la Consulta generale nel capoluogo della colonia; e interviene personalmente nella prima seduta dopo la sua costituzione o rinnovazione, per immetterla nelle sue funzioni in nome di Sua Maesta' il Re.

[2]La Consulta tiene una sessione ordinaria all'anno; ma puo' essere sempre convocata in sessioni straordinarie.

[3]Le sessioni sono aperte e chiuse per decreto del Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art48 · fonte del testo