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[1]Il segretario generale coadiuva il Governatore e, piu' particolarmente, sovraintende a tutti i servizi civili e politici della Colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.

[2]Il Governatore puo' costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.

[3]Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sara' determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art5 · fonte del testo