Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Il segretario generale coadiuva il Governatore e, piu' particolarmente, sovraintende a tutti i servizi civili e politici della Colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.
[2]Il Governatore puo' costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.
[3]Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sara' determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
