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[1]La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore; e in merito agli stessi esprime il suo parere ed avanza le proposte che ritiene opportune.

[2]Il parere della Consulta generale dovra' sempre essere richiesto quando si tratti dei seguenti argomenti:

[3]bilancio di previsione;

[4]modalita' di imposizione e di riscossione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

[5]ordinamento dello stato civile per i cittadini italiani libici.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art50 · fonte del testo