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[1]Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni o zone, circondari o sottozone, distretti.

[2]A capo della regione o della zona e' posto un commissario regionale o un comandante di zona, che rappresentano nella regione il Governatore, provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata, quando questa non sia gia' ai loro ordini.

[3]A capo del circondario o della sottozona e' posto un delegato circondariale o un comandante di sottozona; a capo del distretto un agente distrettuale.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art51 · fonte del testo