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[1]I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un municipio.
[2]In ogni municipio e' istituita un'amministrazione municipale, composta da un podesta', nominato dal Governatore, assistito da una consulta municipale.
[3]I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.
[4]Per la nomina del podesta' del capoluogo della Colonia e' necessario il preventivo assenso del Ministro delle colonie.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
