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[1]I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un municipio.

[2]In ogni municipio e' istituita un'amministrazione municipale, composta da un podesta', nominato dal Governatore, assistito da una consulta municipale.

[3]I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.

[4]Per la nomina del podesta' del capoluogo della Colonia e' necessario il preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art52 · fonte del testo