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Nelle circoscrizioni dove esista un centro urbano che per la sua limitata importanza non possa essere costituito in municipio, il Governatore puo' designare due o piu' consultori, che assistano il capo della circoscrizione nel disimpegno delle funzioni di carattere municipale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934
