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[1]Le popolazioni nomadi o semi-nomadi della Tripolitania e della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribu' e, ove occorra, in sottotribu'.

[2]Ad ogni tribu' o sottotribu' e' preposto rispettivamente un capo di tribu' e un capo di sottotribu', designati in ogni tribu' e sottotribu', secondo le tradizionali regole della stessa, e nominati con decreto del Governatore.

Testo in vigore dal 28 giugno 1927 al 21 dicembre 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-26;1013~art54 · fonte del testo